Chi aderisce al tempo parziale può scegliere quanti crediti fare durante l'anno. E' una sorta di contratto che bisogna rispettare, altrimenti non si sa cosa succede. Quindi si è obbligati a rispettare quei crediti ke sono stati stabiliti (mi sembra che siano 20 o 40).
Vi allego il Manifesto degli studi:
Anno Accademico 2009-2010 MANIFESTO DEGLI STUDI (corsi con ordinamento ex D.M. 509/99)
Art. 13 Definizione di “tempo parziale” e relative norme generali
1. Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità data a ciascuno studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, di concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra 20 e 40 crediti invece dei 60 crediti/anno previsti normalmente, onde evitare di andare fuori corso. Le singole Facoltà possono determinare anche un numero standard di crediti per i propri studenti che chiedano il tempo parziale al fine di ottimizzare l’organizzazione didattica, e comunque l’organizzazione didattica del part-time, rispetto a quella tradizionale, viene definita dalle singole Facoltà. La richiesta di opzione di tempo parziale può essere effettuata una sola volta.
2. La possibilità di optare per il tempo parziale è riservata agli studenti che si immatricolano o che sono iscritti ai Corsi di laurea degli ordinamenti previsti dai DD.MM. 509/99. Non è previsto il passaggio al tempo parziale per gli studenti iscritti ai corsi di laurea c.d. di vecchio ordinamento o in convenzione con il Consorzio Nettuno.
L’opzione formulata per la scelta del regime di tempo parziale non può modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata “durata normale del corso”, valida ai fini giuridici, e “durata concordata del corso”, che riguarda l’organizzazione didattica del corso stesso.
3. Lo studente che ottenga l’autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione delle tasse universitarie, applicata sulla seconda rata, nella misura indicata nello schema di seguito riportato. La riduzione delle tasse si applica a partire dall’anno di iscrizione al tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva.
Prospetto di riduzione delle tasse (fermo restando la tassa regionale):
Per i Corsi di laurea di I livello:
- I e II anno di iscrizione al tempo parziale: 90% delle tasse dovute;
- III anno di iscrizione al tempo parziale 80% delle tasse dovute;
- Anni successivi di iscrizione al tempo parziale 60% delle tasse dovute.
Per i Corsi di laurea specialistica
- I anno di iscrizione al tempo parziale 90% delle tasse dovute;
- II anno di iscrizione al tempo parziale 80% delle tasse dovute;
- Anni successivi di iscrizione al tempo parziale 60% delle tasse dovute
4. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, deve versare le tasse nella misura ordinaria da lui dovuta. Lo studente può conseguire la Laurea triennale o la Laurea specialistica anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere anticipatamente l’esame finale dovrà comunque aver pagato le tasse dovute per tutto il periodo concordato. In questo caso per determinare l’ammontare (necessariamente forfettario) delle tasse si terrà conto:
- dell’ultima dichiarazione Isee effettuata dallo studente
- dell’importo delle tasse previste per l’anno accademico in cui lo studente consegue le laurea
- della decurtazione prevista per il periodo mancante
5. Lo studente che non si sia laureato entro la sessione autunnale dell’ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi fuori corso; la possibilità di andare fuori corso è commisurata ad un periodo pari a quello concordato. Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta ed il Consiglio Didattico provvederà, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi debiti formativi per il conseguimento del titolo.
6. In caso di passaggio ad altra Facoltà o Corso di laurea l’interessato dovrà presentare al Consiglio didattico del nuovo corso di studio una richiesta di approvazione del periodo concordato.
7. Il regime di tempo parziale, oltre che dai contenuti del presente articolo, è disciplinato anche dal relativo regolamento pubblicato sul sito
www.uniroma1.it/studenti.